Secondo l’art. 45 del Codice della Strada, infatti, i dispositivi di rilevamento devono essere omologati e approvati, per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto.
Tuttavia omologazione o approvazione non sono necessari nel caso in cui i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell’organo accertatore. In quest’ultimo caso, infatti, il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di Polizia stradale si servono per effettuare dei controlli.
Ne consegue che, durante l’attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, l’organo di Polizia presente sul posto può avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati, che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa, ecc.
E procedere, dunque all’accertamento nonché all’immediata contestazione della violazione all’effettivo trasgressore.
Tali dispositivi non possono essere considerati al pari di quelli previsti dall’art. 201 CdS, ma costituiscono solo un ausilio per l’operatore di Polizia.
Nei casi indicati, qualora la contestazione immediata dell’infrazione non sia possibile per motivi contingenti - che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale - l’invito ad esibire documenti o a fornire informazioni (art. 180, comma 8 CdS) consente all’organo di Polizia di completare l’accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento al correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada.
Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell’attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada - seppur con l’ausilio di un apposito dispositivo - e che non si è potuta concludere nell’immediatezza a causa dell’impossibilità motivata di procedere a contestazione.
La procedura (art. 180, comma 8 CdS) mantiene in linea di principio la propria efficacia, in quanto contenuta in una norma a carattere generale che, essendo priva di confini definiti, consente all’organo di Polizia di assumere informazioni e acquisire documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada.
Altrimenti risulterebbero consistentemente limitati i poteri di accertamento dell’organo di Polizia, che verrebbe privato di un essenziale strumento per l’esercizio delle proprie funzioni.
Per maggiori dettagli potete leggere la nota del Ministero.
Fonte: TN Trasportonotizie