Per procedere alla compilazione della domanda digitale è necessario collegarsi al sito dell'Agenzia per le dogane e i monopoli, dove troverete il software aggiornato.
Chi non utilizza il Servizio Telematico Doganale può presentare la dichiarazione in forma cartacea unita alla copia digitale (consegnata su un supporto quale CD-Rom, DVD o pen drive USB).
In questo caso, la dichiarazione dovrà essere consegnata:
- per le imprese nazionali -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane di Roma I.
Importo rimborsabilePer questo trimestre, l'importo del credito di imposta rimborsabile è pari a 214,18 € per mille litri di prodotto.
Possono usufruire dell'agevolazione in questione le attività di trasporto merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, con motorizzazione Euro 3 o superiore.
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Infine, si ricorda che "i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimeste dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021."
Novità per l'anno 2020Come già annunciato nelle scorse settimane, è stata ufficialmente stabilita l'esclusione dei veicoli Euro III dal rimborso delle accise a partire dal 1° ottobre 2020, e dei veicoli con motorizzazione Euro IV dal 1° gennaio 2021.
Inoltre, dal 1° gennaio 2020 sarà introdotto un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli per ogni chilometro percorso.
Pertanto, a partire dal primo trimestre del 2020, sulle domande di rimborso dovrà essere compilata con la massima cura la colonna "km percorsi". Il dato assume rilevanza ai fini fiscali, per la determinazione dell'importo masssimo rimborsabile.
Fonte: TN TrasportoNotizie.