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ADR 2021: arriva l'aggiornamento

8/1/2021

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L'ADR si è rinnovato: è stato introdotto l’aggiornamento ADR 2021 che ci accompagnerà per ben due anni, con inizio di validità da gennaio 2021 per i trasporti internazionali e, in seguito, da giugno 2021 per i trasporti nazionali.
Le novità sono l’introduzione di nuovi codici ONU; l’aggiornamento e la separazione di codici ONU già inseriti e per finire una nuova redazione al piano di security per tutte quelle aziende che operano e detengono materiali pericolosi, indicati nella tabella 1.10.3.1.2. la quale riporta le merci ad alto rischio. Il tutto purtroppo anche in visione di cosa sta succedendo nel nostro territorio. Un’ altra modifica di tipo amministrativo è che l’ADR da “Accordo europeo” diventa solo “Accordo”.
Con la pandemia di Covid-19, l’ADR ha introdotto i numeri UN3549 per i rifiuti medicali infettanti per l’ uomo categoria A o rifiuti medicali infettanti per gli animali, unicamente categoria A. Quest’ultima è stata inserita in tabella, unitamente alla divisione 1.6. Novità anche per la classe 6.2, dove vi si trovano elencate le materie infettanti: per questa classe la rubrica UN 3291 non prevede più il gruppo di imballaggio.
Al 3.1.2.8, Nomi generici o designazione “non altrimenti specificata” (N.A.S.), è stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e UN3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica enerica. Facciamo un esempio: UN 3082 Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S. (Pitture), 9, III.
Al capitolo 3.3, Disposizioni speciali, DS 360. I veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 Veicolo alimentato a batteria. Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 Batterie al litio installate in unità di trasporto, batterie al litio ionico o al litio metallico.
In merito all’utilizzo di imballaggi, IBC e grandi imballaggi, l’istruzione di imballaggio P801 relativa alle rubriche UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028 (accumulatori) è stata soppressa: non si citano più le casse che sono state sostituite dal termine “bidoni” nell’istruzione di imballaggio.
L’Italia ha sottoscritto in data 3/11/2020 un Accordo Multilaterale in Deroga M329, proposto dall’Austria, che sostituisce il precedente Accordo M287 e che introduce alcune deroghe relative a classificazione, imballaggio, trasporto e documentazione di rifiuti contenenti merci pericolose. Parte delle deroghe riprendono quelle già previste dallo scaduto M287. Innanzitutto bisogna tenere presente il campo di applicazione escluso per i rifiuti e gli organismi geneticamente modificati riportati con il codice UN 3245.
In deroga alle disposizioni dell’ADR, il trasporto dei rifiuti di merci pericolose o che contengono merci pericolose, è invece ammesso alle condizioni di seguito elencate. L’accordo prevede la possibilità di utilizzare la classificazione semplificata paragrafo 2.1.3.5.5 del vigente Accordo ADR basata sulle conoscenze dello speditore anche per i rifiuti di generatori di aerosol UN 1950, la classificazione come sostanza liquida, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.
La classificazione come UN 3509 imballaggi scartati, vuoti, non puliti, può essere applicata anche se gli imballaggi contenenti residui che rimangono nell’imballaggio dopo il corretto scarico e che non possono essere rimossi senza eccessivo sforzo. Nel caso di aggiunta erronea di un rifiuto ad un altro con diverse caratteristiche di pericolosità, tale aggiunta può non essere presa in considerazione ai fini della classificazione purché non vi sia un impatto significativo sul grado di pericolo. Tale semplificazione non si applica ai rifiuti appartenenti al gruppo di imballaggio I.
Per i rifiuti del Gruppo di Imballaggio II e III, è possibile utilizzare imballaggi non omologati o scaduti che presentano deformazioni e ammaccature o container mobili per rifiuti solidi, purché non venga compromessa la sicurezza del trasporto.
I rifiuti di generatori di aerosol UN 1950 possono essere movimentati alla rinfusa con mezzi chiusi o telonati, codici VC1 o VC2 purché siano prese determinate precauzioni, quali misure per impedire sovrappressioni, protezioni contro gli sversamenti e adeguati sistemi assorbenti, carico non oltre il limite di sicurezza costituito dall’altezza delle sponde.
Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti UN 3509 possono essere trasportati alla rinfusa con mezzi aperti o telonati, purché le altre condizioni di trasporto rimangano invariate; il marchio di “pericoloso per l’ambiente” in tale fattispecie non è richiesto.
Disposizioni particolari per certe categorie di rifiuti Macchinari o equipaggiamenti (UN 3537, UN3538, UN3540, UN3541, UN3544, UN3546, UN3547, UN3548) che contengono merci pericolose nelle loro apparecchiature interne o operative sono esentati dalle disposizioni dell’ ADR a patto che siano state prese misure adeguate per prevenire ogni fuoriuscita durante il trasporto.
I rifiuti di medicinali, non più contenuti negli imballaggi usati per la vendita o la distribuzione, sono esenti dall’ ADR come lo erano i prodotti originari. Gli estintori UN 1044 trasportati in modo da impedire una fuoriuscita accidentale sono esenti dall’ADR se fabbricati e riempiti secondo le disposizioni applicate nel Paese di fabbricazione. Risulta inoltre possibile marcare ed etichettare i colli sulla base delle disposizioni di versioni precedenti dell’ADR esempio possibilità di utilizzare etichetta modello 9 anziché modello 9A per le pile batterie al litio.
È prevista la possibilità per il documento di trasporto di omettere il nome tecnico sul documento di trasporto e di indicare la quantità stimata e non quella effettiva. Non è necessaria l’indicazione addizionale pericoloso per l’ambiente. Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti è sufficiente una descrizione di massima dei colli senza indicarne il numero. Inoltre, sul documento di trasporto deve essere riportata la dicitura Carriage agreed ander the terms of 1.5.1 ADR (M329) Trasporto conforme ai termini del 1.5.1 ADR (M329).

Fonte: TN TrasportoNotizie.

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