Assotrasporti
  • Home
  • Chi siamo
    • ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO
  • ASSOCIATI
  • NEWS
    • ULTIME NOTIZIE
    • DICONO DI NOI
  • Programma
  • La tua voce
  • Servizi
    • BENI E SERVIZI
    • CONSULENZA
    • PREVENTIVO GRATUITO
  • Contatti

ADR 2021: arriva l'aggiornamento

8/1/2021

0 Comments

 
Foto
L'ADR si è rinnovato: è stato introdotto l’aggiornamento ADR 2021 che ci accompagnerà per ben due anni, con inizio di validità da gennaio 2021 per i trasporti internazionali e, in seguito, da giugno 2021 per i trasporti nazionali.
Le novità sono l’introduzione di nuovi codici ONU; l’aggiornamento e la separazione di codici ONU già inseriti e per finire una nuova redazione al piano di security per tutte quelle aziende che operano e detengono materiali pericolosi, indicati nella tabella 1.10.3.1.2. la quale riporta le merci ad alto rischio. Il tutto purtroppo anche in visione di cosa sta succedendo nel nostro territorio. Un’ altra modifica di tipo amministrativo è che l’ADR da “Accordo europeo” diventa solo “Accordo”.
Con la pandemia di Covid-19, l’ADR ha introdotto i numeri UN3549 per i rifiuti medicali infettanti per l’ uomo categoria A o rifiuti medicali infettanti per gli animali, unicamente categoria A. Quest’ultima è stata inserita in tabella, unitamente alla divisione 1.6. Novità anche per la classe 6.2, dove vi si trovano elencate le materie infettanti: per questa classe la rubrica UN 3291 non prevede più il gruppo di imballaggio.
Al 3.1.2.8, Nomi generici o designazione “non altrimenti specificata” (N.A.S.), è stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e UN3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica enerica. Facciamo un esempio: UN 3082 Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S. (Pitture), 9, III.
Al capitolo 3.3, Disposizioni speciali, DS 360. I veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 Veicolo alimentato a batteria. Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 Batterie al litio installate in unità di trasporto, batterie al litio ionico o al litio metallico.
In merito all’utilizzo di imballaggi, IBC e grandi imballaggi, l’istruzione di imballaggio P801 relativa alle rubriche UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028 (accumulatori) è stata soppressa: non si citano più le casse che sono state sostituite dal termine “bidoni” nell’istruzione di imballaggio.
L’Italia ha sottoscritto in data 3/11/2020 un Accordo Multilaterale in Deroga M329, proposto dall’Austria, che sostituisce il precedente Accordo M287 e che introduce alcune deroghe relative a classificazione, imballaggio, trasporto e documentazione di rifiuti contenenti merci pericolose. Parte delle deroghe riprendono quelle già previste dallo scaduto M287. Innanzitutto bisogna tenere presente il campo di applicazione escluso per i rifiuti e gli organismi geneticamente modificati riportati con il codice UN 3245.
In deroga alle disposizioni dell’ADR, il trasporto dei rifiuti di merci pericolose o che contengono merci pericolose, è invece ammesso alle condizioni di seguito elencate. L’accordo prevede la possibilità di utilizzare la classificazione semplificata paragrafo 2.1.3.5.5 del vigente Accordo ADR basata sulle conoscenze dello speditore anche per i rifiuti di generatori di aerosol UN 1950, la classificazione come sostanza liquida, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.
La classificazione come UN 3509 imballaggi scartati, vuoti, non puliti, può essere applicata anche se gli imballaggi contenenti residui che rimangono nell’imballaggio dopo il corretto scarico e che non possono essere rimossi senza eccessivo sforzo. Nel caso di aggiunta erronea di un rifiuto ad un altro con diverse caratteristiche di pericolosità, tale aggiunta può non essere presa in considerazione ai fini della classificazione purché non vi sia un impatto significativo sul grado di pericolo. Tale semplificazione non si applica ai rifiuti appartenenti al gruppo di imballaggio I.
Per i rifiuti del Gruppo di Imballaggio II e III, è possibile utilizzare imballaggi non omologati o scaduti che presentano deformazioni e ammaccature o container mobili per rifiuti solidi, purché non venga compromessa la sicurezza del trasporto.
I rifiuti di generatori di aerosol UN 1950 possono essere movimentati alla rinfusa con mezzi chiusi o telonati, codici VC1 o VC2 purché siano prese determinate precauzioni, quali misure per impedire sovrappressioni, protezioni contro gli sversamenti e adeguati sistemi assorbenti, carico non oltre il limite di sicurezza costituito dall’altezza delle sponde.
Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti UN 3509 possono essere trasportati alla rinfusa con mezzi aperti o telonati, purché le altre condizioni di trasporto rimangano invariate; il marchio di “pericoloso per l’ambiente” in tale fattispecie non è richiesto.
Disposizioni particolari per certe categorie di rifiuti Macchinari o equipaggiamenti (UN 3537, UN3538, UN3540, UN3541, UN3544, UN3546, UN3547, UN3548) che contengono merci pericolose nelle loro apparecchiature interne o operative sono esentati dalle disposizioni dell’ ADR a patto che siano state prese misure adeguate per prevenire ogni fuoriuscita durante il trasporto.
I rifiuti di medicinali, non più contenuti negli imballaggi usati per la vendita o la distribuzione, sono esenti dall’ ADR come lo erano i prodotti originari. Gli estintori UN 1044 trasportati in modo da impedire una fuoriuscita accidentale sono esenti dall’ADR se fabbricati e riempiti secondo le disposizioni applicate nel Paese di fabbricazione. Risulta inoltre possibile marcare ed etichettare i colli sulla base delle disposizioni di versioni precedenti dell’ADR esempio possibilità di utilizzare etichetta modello 9 anziché modello 9A per le pile batterie al litio.
È prevista la possibilità per il documento di trasporto di omettere il nome tecnico sul documento di trasporto e di indicare la quantità stimata e non quella effettiva. Non è necessaria l’indicazione addizionale pericoloso per l’ambiente. Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti è sufficiente una descrizione di massima dei colli senza indicarne il numero. Inoltre, sul documento di trasporto deve essere riportata la dicitura Carriage agreed ander the terms of 1.5.1 ADR (M329) Trasporto conforme ai termini del 1.5.1 ADR (M329).

Fonte: TN TrasportoNotizie.

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    Autotrasporto 

    a 360°

    Restate aggiornati sulle ultime novità del mondo dei trasporti e della logistica, oltre ai comunicati stampa dell'associazione

    Categorie

    All
    Comunicati Stampa
    Eventi
    Istituzioni
    Norme E Circolari

    Archivio

    October 2022
    August 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014
    December 2013
    November 2013
    October 2013
    September 2013
    August 2013
    July 2013
    June 2013
    May 2013
    April 2013
    March 2013
    February 2013
    January 2013
    December 2012
    November 2012
    October 2012
    September 2012
    August 2012
    July 2012
    June 2012
    May 2012
    March 2012
    February 2012
    January 2012
    December 2011
    November 2011
    October 2011
    September 2011
    August 2011
    April 2011
    February 2011
    January 2011
    December 2010
    November 2010
    October 2010
    September 2010
    August 2010
    June 2010
    March 2010
    February 2010
    January 2010
    May 2009

    RSS Feed

© 2019 Assotrasporti - Tutti i diritti riservati

Sede legale: Via Fiume 34, 18038 Sanremo (IM)

Segnalazioni autotrasporto tel. 199.30.20.13
​
Servizi ai soci tel. 0171 41.28.16 

In occasione di eventi: tel. 348 88.27.231

​C.F.: 90051720085 - info@assotrasporti.eu
Immagine
Accreditata presso il Parlamento 
e Commissione europea

Iscriviti alla Newsletter