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Autotrasporto, precisazioni sugli incentivi per gli investimenti

16/11/2016

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Una Circolare del MIT chiarisce alcuni punti in materia di incentivi per gli investimenti.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la Circolare dell’8 novembre 2016 ha fatto chiarezza e fornito istruzioni operative in merito agli incentivi a favore di investimenti nel settore dell’autotrasporto di merci.
La Circolare spiega come siano finanziabili solo gli investimenti avviati dopo la data di pubblicazione del Decreto del 19 luglio 2016 in Gazzetta ufficiale, cioè dal 16 settembre in poi e ultimati entro il 15 aprile 2017.
Ma cosa significa “avvio dell’investimento”?
Si intende il primo atto giuridicamente impegnativo per il soggetto aspirante al beneficio, che di solito è costituito dal contratto di acquisto o da altro atto unilaterale purché vincolante (proposta di acquisto, ordinativo, ecc.).
In ogni caso il contratto deve essere debitamente datato, sottoscritto dal titolare o dal rappresentante dell’impresa e recare analiticamente i costi dell’operazione che dovranno trovare corrispondenza nella fattura.
La Circolare specifica altresì che contestualmente alla domanda l’aspirante al beneficio ha l’onere di dimostrare di aver concluso l’investimento, attraverso la prova del pagamento del corrispettivo (dimostrabile con la trasmissione della fattura quietanzata) e la prova dell’avvenuta immatricolazione (ovvero di averla richiesta entro il termine al competente UMC).
In sostanza, l’interessato dovrà fornire:
  • prova dell’avvenuta immatricolazione entro il termine (ovvero della presentazione della relativa richiesta all’UMC, mediante la ricevuta rilasciata dallo stesso UMC);
  • prova della corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli con quanto richiesto dal D.M. 243/2016, esclusivamente attraverso l’attestazione del costruttore.
  • prova dei costi effettivamente sostenuti attraverso idonea rendicontazione (fattura).
  • nel caso di acquisto di veicoli Euro VI, la prova della contestuale rottamazione di un vecchio trattore stradale che potrà dirsi soddisfatta ove le procedure della rottamazione del veicolo si collochino nell’arco temporale non anteriore all’entrata in vigore del Decreto degli investimenti.
Naturalmente bisogna dimostrare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
In caso di leasing si deve dimostrare, contestualmente alla presentazione della domanda entro il termine, il pagamento dei canoni effettivamente versati e in scadenza alla stessa data ultima di presentazione della domanda.
Per quanto riguarda la vendita con riserva di proprietà (quando la proprietà dell’oggetto alienato resta al venditore, l’utilizzazione del bene è conseguito dal compratore all’atto della stipulazione del contratto e il pagamento è rateizzato), essa è equiparabile al leasing a patto che il nominativo dell’utilizzatore figuri sulla carta di circolazione del veicolo.
Un altro punto importante chiarito dalla Circolare è la cumulabilità degli incentivi con altre agevolazioni.
Il Ministero chiarisce che gli incentivi per gli investimenti non sono cumulabili con i contributi “Sabatini-bis”.
Sono cumulabili con il “superammortamento” (Legge di Stabilità 2016) che sarà prorogato anche per il 2017.
Va precisato che laddove l’importo del contributo non è predefinito ad opera della stessa Amministrazione, dall’importo dei costi ammissibili, quale risulta dal contratto, dall’ordinativo e soprattutto dalla fattura, devono essere detratti i corrispettivi di eventuali permute effettuate a favore dello stesso fornitore e dell’IVA. Le operazioni di permuta devono sempre essere evidenziate nel contratto e nella fattura onde consentire all’Amministrazione di tenerne conto ai fini del corretto calcolo dei costi sostenuti e dell’importo del contributo.
Tra le misure risulta incentivabile anche acquisire veicoli di categoria Euro VI in caso di contestuale radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi al di fuori dell’UE.
A questo proposito, la Circolare del Ministero fa chiarezza in merito al requisito della contestualità: esso è soddisfatto se la radiazione (e l’acquisizione dei veicoli Euro VI) avviene in data posteriore al 16 settembre e comunque prima del 15 aprile 2017 (data ultima degli investimenti). Inoltre un’ulteriore condizione di ammissibilità al contributo è che acquisizione del veicolo Euro VI e radiazione siano effettuate dal medesimo soggetto. Il numero di iscrizione al REN o all’Albo deve essere lo stesso). 
Per maggiori dettagli potete leggere la Circolare del Ministero.

Fonte: TN Trasportonotizie
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