La scorsa notte l'aula del Senato ha detto sì alla Legge di Stabilità, che contiene provvedimenti di rilievo per l'autotrasporto, dalla riforma dell'Albo - che modifica composizione e funzioni del Comitato centrale, vero e proprio organo di governo del settore - ai fondi che saranno erogati nel 2014 alle aziende di autotrasporto, al rimborso delle accise sul carburante cui queste ultime avranno diritto il prossimo anno. Facciamo un passo indietro. |
Tuttavia, non riuscendo a completare l’esame dell’intero testo, la Commissione Bilancio non ha dato mandato al relatore di riferire in Aula. Il che implicava, di fatto, la decadenza di tutte le modifiche varate o approvate in Commissione.
A questo punto, il Governo, per recuperarle, ha presentato un maxi emendamento che recepiva tutte le modifiche votate in Commissione, tra cui l’emendamento ministeriale relativo alla riforma dell'Albo e al mantenimento del rimborso accise 2014, ponendovi la questione di fiducia.
Nella notte scorsa, l’aula del Senato ha votato la fiducia al Governo sul maxi emendamento sostitutivo della Legge di Stabilità. La manovra passa ora all’esame della Camera.
Vediamo in sintesi cosa prevede ad oggi in tema di autotrasporto la Legge di Stabilità, che dovrà essere approvata alla Camera per poter entrare in vigore:
FONDI ALL'AUTOTRASPORTO 2014
La legge di Stabilità, così come approvata dal Senato, autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 ai fini della realizzazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto (art. 4, comma 9). Sarà poi il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a definire il riparto di tali risorse, che - ricordiamo - diminuiscono del 17,5% rispetto a quelle destinate al comparto nel 2013.
RIFORMA DELL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI
Nuova composizione e nuove funzioni assegnate al Comitato centrale dell'Albo. Lo stabilisce l'emendamento inserito dal Governo alla legge di Stabilità, approvato in sede di Senato, che prevede di inserire all'art. 4 dopo il comma 9 i seguenti:
9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2 [che elenca le attribuzioni del Comitato centrale dell'Albo], dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
"m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.'';
b) all'articolo 10:
1) la lettera f) del comma 1 [inerente i requisiti di ingresso delle associazioni di categoria nel Comitato centrale dell'Albo] è sostituita dalla seguente:
"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.'';
2) la lettera g) [che indicava fra i membri del Comitato centrale "quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni] è soppressa;
9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n) e o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.
RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO
L'emendamento governativo alla Legge di Stabilità inserisce il comma 5 bis all'art. 17, che rassicura gli autotrasportatori in tema di rimborsi accise sul gasolio.
La Legge di Stabilità così come approvata dal Senato sancisce, infatti, che per l'anno 2014 la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di imposta (prevista dall'art. 17, comma 5) non si applichi al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.
(Fonte TN - TRASPORTONOTIZIE)