A tal proposito, l'articolo 34, paragrafo 3 del Regolamento 165/201 prevede che "quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo […], se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo". Inoltre, nello stesso articolo, paragrafo due viene stabilito che "ai conducenti è fatto obbligo di proteggere le carte delle quali sono titolari".
In risposta, la Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea ha espresso il suo parere indicando che "non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L'unico obbligo per i conducenti è di assicurarsi che la loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo, sia l'unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo".
Pertanto, il Ministero dell'Interno comunica che sussista "l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell'attività sulla carta lasciata inserita."
In conclusione, l'autista può lasciare la carta tachigrafica inserita in tutti i casi in cui debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché momentaneamente impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, durante i quali il mezzo rimane di suo uso esclusivo.
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Fonte: TN TrasportoNotizie.