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Conversione CQC e formazione: alcune precisazioni

28/7/2016

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La Direzione generale della Motorizzazione fa chiarezza su alcune disposizioni relative a CQC e formazione periodica.
Arrivano precisazioni dalla Direzione generale della Motorizzazione in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali.
In seguito alle modifiche apportate alla circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014, ecco le novità.

Conversione della carta di qualificazione del conducente
A fronte dell’elevato numero di conducenti professionali in possesso di titolo di qualificazione CQC conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, o membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera che hanno richiesto la conversione di questo titolo in Italia ecco le disposizioni.
In attesa di un’implementazione delle procedure informatiche - che permetteranno una semplificazione del rilascio della patente CQC tenendo conto anche delle richieste di conversione, si rende possibile il rilascio di patente CQC ad un conducente che:
  • abbia stabilito la residenza normale in Italia, sia titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità. In caso di patente di guida italiana scaduta, il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo del documento e in seguito presentare istanza di rilascio di patente CQC;
  • abbia stabilito la residenza normale in Italia, sia titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo o in Svizzera e di qualificazione CQC estera in corso di validità. Il richiedente dovrà per prima cosa richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato membro e successivamente presentare istanza di rilascio di patente CQC.
Infine è importante focalizzare l’attenzione su due aspetti della procedura di conversione:
  1. la carta di qualificazione di cui si richiede la conversione deve essere ritirata al momento del rilascio della patente CQC ovvero della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra, ma non va restituita allo Stato che l’ha emessa;
  2. in tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patente CQC (o della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra) va subordinato all’acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.

Superficie dell’aula presso la quale svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica
Nel caso in cui l’aula si trovi in Comune che nulla abbia previsto in materia di regolamento edilizio, è sufficiente che per ogni allievo sia disponibile uno spazio di 1,5 mq, al netto nelle superficie occupate dall'arredamento.
Presenza del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi.
Durante le lezioni non è necessaria la presenza del responsabile del corso né, tanto meno, del legale rappresentante del “soggetto erogatore del corso”.
I funzionari preposti all'ispezione procedono a:
  • verificare la regolarità degli adempimenti inerenti la singola lezione (identificazione del docente e degli allievi, verifica del registro delle presenze, etc);
  • redigere il verbale, segnalando eventuali contestazioni.

Rilascio patentiCQC per il trasporto di merci a seguito di frequenza del corso
Il 9 settembre 2016 scadrà un rilevante numero di qualificazioni CQC valide per il trasporto di merci, rilasciate per documentazione, come vi avevamo anticipato.
Prevedendo un notevole afflusso di rilascio di patentiCQC che verranno presentate nelle prossime settimane agli Uffici Motorizzazione civile e in considerazione del fatto che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionawww.trasportonotizie.com/le, la Direzione generale della Motorizzazione invita i propri Uffici a privilegiare le procedure connesse al rilascio delle sopracitate patentiCQC.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Circolare n. 15909.

​Fonte: TN Trasportonotizie
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