Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile sono la nuova autorità competente per erogare le sanzioni relative alla violazione dell'articolo 83 bis della legge 133/2008, riguardante i costi minimi e, più in generale, la "tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato".
Vediamo le modalità operative descritte dalla normativa, passaggio per passaggio.
Se la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate riscontrano la violazione – leggiamo nell'art. 2 della direttiva – dovranno "trasmettere il processo verbale redatto durante la verifica, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, corredato di una breve relazione e di ogni altro atto o documento istruttorio necessario alla definizione della sanzione, all'ufficio periferico della motorizzazione civile (UMC) nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato l'accertamento della violazione".
A questo punto, gli uffici della motorizzazione, verificata la regolarità degli atti, "emetteranno il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata alla violazione". Dal momento della notifica, il presunto trasgressore avrà 15 giorni di tempo per presentare le proprie difese e massimo 30 giorni per il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Infine, la direttiva affronta la questione dei tempi di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto merci su strada, per raccomandare una puntuale applicazione. Infatti, la legge n. 127 del 2010 stabilisce che il termine di pagamento è di 30 giorni e introduce una legislativa maggiormente garantista per l'autotrasporto, "escludendo la validità di clausole pattizie che prevedano tempi superiori a sessanta giorni", come invece avviene per altri settori.
Testo DIRETTIVA MINISTERIALE 10-01-2014
(Fonte: TN - TRASPORTONOTIZIE)