Chi può usufruire di tali risorse?
Esse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori, per:
- il rinnovo e l’adeguamento del parco veicolare;
- per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale;
- per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
a) 7 milioni di euro per acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano NG, gas naturale liquefatto, LNG e elettrica. Nello specifico:
1) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate: il contributo è determinato in euro 3.500 per ogni veicolo CNG e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
2) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate: il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG e in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate. Il contributo è di 7.000 euro per ogni veicolo radiato.
c) 9 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficacia energetica. Il contributo è così determinato:
1) per le acquisizioni effettuate da imprese piccole (nel limite del 20% di tale costo) e medie (nel limite del 10% del costo), con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio. Le acquisizioni sono ammissibili se sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento oppure ad ampliarne uno già esistente.
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali.
d) 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico. Il contributo viene determinato - tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali - in euro 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e un rimorchio o semirimorchio.I contributi - tranne nei casi di rimorchi o semirimorchi - possono essere aumentati del 10% se effettuati da piccole e medie imprese.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se attuati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente Decreto in Gazzetta Ufficiale e ultimati entro il 15 aprile 2017.
Fonte: TN Trasportonotizie