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Il Decreto del Mit in materia di revisioni

4/7/2017

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Con il Decreto ministeriale viene recepita la direttiva UE. Ecco i dettagli.
Novità in materia di revisione a partire dal 20 maggio 2018. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con Decreto 19 maggio 2017 - ha infatti recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2014/45/UE, che riguarda i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e rimorchi.
Scopriamo i dettagli.
Anzitutto il Decreto conferma la cadenza annuale della revisione per i veicoli di trasporto merci (massa complessiva superiore a 3,5 ton) delle categorie:
  • N2, N3, O3, O4 (autocarri e rimorchi);
  • M2 e M3 (autobus).
Discorso diverso per i veicoli leggeri. Nel loro caso, la revisione deve essere fatta quattro anni dopo la prima immatricolazione. Successivamente ogni due anni.
Viene anche sottolineato come la prima revisione vada effettuata entro il mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per quelle successive il mese di riferimento è quello in cui è stata fatta l’ultima revisione.
Vi è inoltre l’introduzione di un nuovo elenco dei controlli e la valutazione delle carenze, classificate come segue:
  • lievi;
  • gravi;
  • pericolose.
In caso di carenze appartenenti a diversi gruppi? Il mezzo viene classificato nel gruppo con la carenza più grave.
Vediamo ora caso per caso.
  • Revisione con esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione: in questo caso il veicolo può circolare in deroga alla scadenza della revisione, fino ad un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo. In queste condizioni il veicolo è soggetto a sanzione e dovrà essere sottoposto a interventi di ripristino dell’efficienza, che risulteranno da apposita documentazione.
  • Impossibilità di circolazione per mancanza di sicurezza: in questo caso sulla carta di circolazione viene scritto “Revisione ripetere - veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”. La deroga a circolare per raggiungere l’officina vale per la medesima giornata in cui la dicitura è stata apposta.
Se la prenotazione viene effettuata entro i termini previsti di revisione e fino alla data stabilita per visita e prova, si può circolare - solamente in Itala - oltre il termine di scadenza della revisione senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 80 del Codice della Strada. Eventuali prenotazioni effettuate dopo la scadenza della revisione permettono solamente al mezzo di recarsi alla visita di revisione nel giorno stabilito.
Impianti e attrezzature utilizzati per i controlli tecnici devono essere conformi ai requisiti minimi descritti nell’Allegato del Decreto in oggetto.
Una volta superato il controllo tecnico, viene rilasciato un attestato contenente la data entro la quale dovrà ripetersi il controllo successivo.
Come detto, il Decreto trova applicazione a partire dal 20 maggio 2018, eccezion fatta per i requisiti di impianti e apparecchiature utilizzate per effettuare la revisione, non conformi a quanto previsto, che possono essere utilizzati fino all’emanazione di nuove disposizioni dell’autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023.

Fonte: TN Trasportonotizie
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