Sono state stabilite dal Decreto legislativo 151/2015 e recepite dalla Circolare Inail n.10 del 21 marzo.
Cosa prevedono queste semplificazioni?
A partire da oggi, l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
L’invio all’Inail deve essere effettuato esclusivamente per via telematica.
Pertanto il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria deve essere abilitato ai servizi online, presentando apposita richiesta alla sede Inail competente per il territorio.
In caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale - ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965 - anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.
Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni (a partire dal giorno in cui ne ha avuto notizia).
Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico.
L’Inail ha l’obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la Circolare Inail.
Fonte: TN Trasportonotizie