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La Commissione europea su cabotaggio, distacco e riposo

5/6/2017

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Le proposte della Commissione europea in materia di mobilità e autotrasporto.
Il 31 maggio la Commissione europea ha presentato il pacchetto mobilità denominato “l’Europa in movimento: iniziativa della Commissione per una mobilità pulita, competitiva e interconnessa”.
L’obiettivo? Si punta a modernizzare la mobilità e i trasporti a livello europeo.
All’interno del pacchetto, presenti anche proposte su alcuni temi delicati in materia di autotrasporto.
A cominciare dal cabotaggio. Come noto, per cabotaggio si intende l’ammissione ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro UE di vettori non residenti, che eseguono quindi trasporti interni in un Paese UE diverso da quello in cui essi sono stabiliti.
È possibile eseguire fino ad un massimo di tre operazioni di cabotaggio in sette giorni, purché:
  • successive ad un trasporto internazionale eseguito a carico da un altro Stato membro o da un Paese terzo allo Stato membro ospitante (qualora consentito);
  • eseguite con lo stesso veicolo o con il veicolo a motore del complesso veicolare con cui è stato realizzato il trasporto internazionale;
  • le merci trasportate nel trasporto internazionale in entrata siano state consegnate integralmente;
  • l’ultimo scarico in servizio di cabotaggio avvenga entro le ore 24 del settimo giorno successivo a quello dell’ultimo scarico nel territorio dello Stato ospitante effettuato nel corso del trasporto internazionale in arrivo, prima di lasciare il territorio.
La proposta della Commissione? Da un lato eliminare il limite inerente le operazioni di cabotaggio, dall’altro ridurre a cinque giorni l’arco di tempo in cui questa operazione è consentita.
Capitolo distacco dei lavoratori: in questo caso il trasportatore riceverà il salario del Paese solo se passa almeno tre giorni al mese in quel territorio.
Per quanto riguarda il riposo settimanale, novità importanti emergono dalle proposte della Commissione.
Ma facciamo prima un passo indietro, ricordando la normativa in vigore.
Il conducente ha diritto ad un nuovo riposo settimanale al massimo dopo 6 periodi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale (ovvero averlo iniziato 6 giorni dopo, alla stessa ora della fine del riposo precedente).
È possibile usufruire di un riposo in qualsiasi giorno della settimana lavorativa.
A seconda della durata il riposo settimanale può essere regolare o ridotto. Il riposo settimanale non può essere interrotto da attività lavorative, anche diverse dalla guida, o frazionato in più periodi non consecutivi.
Il riposo settimanale regolare ha durata di almeno 45 ore consecutive. Quello ridotto ha durata inferiore a 45 ore, ma non inferiore a 24 ore consecutive.
In due settimane consecutive bisogna fruire di almeno un periodo di riposo settimanale regolare: non è possibile dunque avere riposi ridotti consecutivi.
Va specificato inoltre che se si beneficia del riposo in misura ridotta di 24 ore, bisogna compensare questo mancato godimento, consumandolo tutto in una volta.
Veniamo al pronunciamento della Commissione europea: la proposta è di compiere un riposo minimo di 24 ore dopo sei periodi di 24 ore. Durante il periodo di tempo di quattro settimane, tuttavia, il conducente potrà usufruire di un massimo di due riposi di 24 ore, anche consecutivamente, e le compensazioni del riposo ridotto andranno aggiunte al successivo riposo settimanale regolare.
Ma la notizia principale riguarda il luogo dove può essere effettuato il riposo settimanale. A giudizio della Commissione, infatti, tale luogo non potrà essere la cabina del camion. Pertanto le aziende dovranno mettere a disposizione degli autisti una sistemazione adeguata per lo svolgimento del periodo di riposo settimanale regolare nelle operazioni di trasporto a lungo raggio.

​Fonte: TN Trasportontizie
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