Salvo casi eccezionali, tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La somma dovuta può essere pagata in contanti (direttamente presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore), tramite conto corrente postale o bancario ovvero con strumenti di pagamento elettronico.
Qualora non si rispetti il termine di pagamento previsto e non sia stato proposto ricorso, si incorre in sanzioni.
La data di corresponsione e quella di valuta assumono dunque una notevole importanza nel procedimento di definizione del verbale, in particolar modo con il diffondersi di strumenti di pagamento elettronico, quali ad esempio i servizi cosiddetti di home banking o online banking, che richiedono l'intermediazione di soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare attività di pagamento.
Si stanno inoltre affermando procedure di accreditamento che variano non solo in relazione al giorno, ma anche all'ora in cui è stato impartito l'ordine di pagamento al prestatore dei servizi.
Il Ministero dell’interno fa dunque chiarezza con la circolare numero 300, emanata nei giorni scorsi, precisando quanto segue:
- il pagamento in contanti, su strada o presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito;
- nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l'effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale.
Fonte: TN Trasportonotizie