Il Regolamento UE cui si fa riferimento è il nr. 165 del 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Come specificato nella norma, articolo 41, il tachigrafo ha la funzione di misurare e registrare la velocità e la distanza percorsa ma, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 142 del Codice della Strada italiano, non è possibile "considerare fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali".
Pertanto, dopo aver riscontrato l'incongruenza, la Commissione ha posto il nostro Paese in mora affinché si adegui al più presto al Regolamento europeo, ovvero entro due mesi. Nelle prossime settimane l'Italia dovrà presentare la risposta. In caso contrario, oppure se la Commissione non valuterà l'osservazione appropriata, potrà procedere con una diffida per ottenere il rispetto della norma.
Se l'Italia dovesse perpetrare il non adeguamento alla norma, la Commissione potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia europea la quale, al termine del giudizio, può condannare il nostro Paese al pagamento di una "multa" che aumenta di valore per ogni giorno di ritardo accumulato.
Fonte: TN TrasportoNotizie.