A stabilirlo è il Decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia - risalente allo scorso 30 settembre e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 dicembre - che ha approvato la determinazione del Presidente Inail n. 283 del 27 luglio 2015.
Ricordiamo che la riduzione annuale dell’importo dei premi e contributi Inail è stata prevista, a partire dal 1° gennaio 2014, dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013).
Secondo questa legge (art. 1, comma 128), con Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e su proposta dell’Inail, si deve stabilire la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni di euro per il 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Da qui la riduzione del 16,61 % di cui vi abbiamo dato notizia, valevole per i premi/contributi di competenza del 2016.
Tale percentuale di riduzione si applica, per i premi di autoliquidazione, alla rata anticipata dovuta per il 2016 e alla regolazione o al conguaglio dovuto per il 2016, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.
Trovate maggiori dettagli nella Circolare dell’Inail di seguito allegata: Circolare Inail n. 87/2015.
Fonte: TN Trasportonotizie