Le modifiche, ora in vigore, sono state introdotte per estendere la disciplina del recupero dei punti anche ai titolari delle nuove categorie di patenti introdotte dalla Direttiva comunitaria 2006/126/CE, ossia le categorie AM, A2, B1, C1, C1E, D1 e D1E, che il Decreto del 2003 ancora non considerava.
A seguito della nuova modifica, sono previsti due diversi tipi di corsi per il recupero dei punti:
- uno per i titolari di patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE;
- l’altro per i titolari di tutte le patenti di categoria superiore, ossia C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
Il primo corso, rivolto alle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, è di dodici ore e consente di recuperare sei punti.
Il secondo, per le patenti di categoria superiore, è di diciotto ore e consente di recuperare nove punti.
Entrambi i corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato. Non sono ammessi corsi online o in videoconferenza.
Il programma del corso per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie: segnaletica stradale, norme di comportamento sulla strada, cause degli incidenti stradali, stato psicofisico dei conducenti, nozioni di responsabilità civile e penale, disposizioni sanzionatorie, elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale.
Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende, oltre alle materie dell’altro corso, altri due insegnamenti: responsabilità del trasporto pubblico di persone e responsabilità del trasporto pubblico di cose.
Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
Durante lo svolgimento del corso, le assenze sono consentite fino ad un terzo della sua durata: al massimo quattro ore di assenza se il corso consente di recuperare sei punti, sei ore se il corso consente il recupero di nove punti. Chi resta assente per più ore dovrà ripetere l’intero corso. Chi ha perso alcune ore di lezione, nel limite massimo consentito, dovrà comunque recuperarle per intero, per poter ottenere l’attestato finale di frequenza del corso.
Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell’attestato e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti al Ministero ne avrà avuto comunicazione.
Fonte: TN Trasportonotizie