Questo l’obiettivo della Circolare 4/D, emanata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Dogane.
In particolare, viene fatta chiarezza sui criteri di legittimità per ottenere le agevolazioni sul gasolio, usato da veicoli industriali.
Ecco quali sono le regole da seguire, caso per caso.
Esercenti trasporto merci
Sulla base del D.P.R. n. 277/2000 - che regola le modalità di ottenimento delle agevolazioni - l'esercente è obbligato a presentare la dichiarazione per ottenere il rimborso dell’accisa sul gasolio.
Tra i dati necessari per la dichiarazione deve essere riportato, per ogni autoveicolo, il titolo giustificativo del possesso.
L'esercente deve inoltre avere il titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio (sia per trasporto per conto terzi sia in conto proprio).
La possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante il comodato o locazione senza conducente è riservata ad imprese iscritte nell’Albo degli Autotrasportatori.
In entrambe le fattispecie, il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone l’osservanza di questo vincolo e la forma scritta del contratto.
Nel caso del comodato, il titolo di disponibilità del veicolo è documentato da parte dell’esercente anche dall’esibizione della copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Simili valutazioni valgono per altri tipi di contratti (per esempio i c.d. nolo a freddo), utilizzati nella pratica commerciale per far fronte a esigenze occasionali.
In questi casi, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l’attività di trasporto viene svolta dall’esercente con la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti.
Il riconoscimento del rimborso d’accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore del mezzo. Questo se è garantita l’esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e se il contratto è stato debitamente registrato.
È necessario indicare la data di inizio e la data di fine del possesso, nel Quadro A.1 della dichiarazione.
Possesso di autoveicoli concessi in uso da esercente utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
Uno dei casi affrontati nella Circolare riguarda il consumo di gasolio su mezzi posseduti a titolo di locazione e concessi in uso da un esercente che, a sua volta, ne ha disponibilità sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria.
Questa operazione non presenta i caratteri della sublocazione, dal momento che coinvolge anche un ente che non ha la qualifica di impresa di autotrasporto (la società di leasing).
Per la certezza del titolo di possesso dell’autoveicolo, la trasferita disponibilità del mezzo di trasporto all’esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone il consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva nel medesimo contratto di locazione finanziaria.
Una volta conseguito il perfezionamento del contratto di locazione, l’esercente autotrasporto merci conto terzi iscritto all'Albo è legittimato ad accedere all’agevolazione sul gasolio consumato.
Semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa
La Circolare informa che è possibile costituire complessi di veicoli (autoarticolati) nella disponibilità di differenti imprese consentendo all’esercente di trainare, oltre ai propri, anche i semirimorchi appartenenti ad altra impresa iscritta all’Albo.
E se un autotrasportatore fa domanda per il beneficio sul gasolio consumato da trattori stradali di un altro vettore, impiegati per trainare i propri semirimorchi, privi di motori autonomi?
In questo caso la richiesta di rimborso dell’accisa non è legittima: l’esercente, infatti, non ha la titolarità dei trattori stradali, requisito indispensabile per presentare domanda.
Esercizio attività in forma consortile e variazioni titolarità azienda
Spesso l’attività di trasporto è svolta nella forma del consorzio, mediante l’utilizzo di mezzi intestati al consorzio stesso e quelli in disponibilità alle imprese consorziate, tutti iscritti nell’Albo degli Autotrasportatori.
In questa situazione viene riconosciuto il beneficio ai soggetti intestatari, se possiedono i titoli abilitativi all’esercizio del trasporto merci e se hanno la disponibilità degli autoveicoli riforniti con il gasolio agevolato.
Ciascun esercente consorziato e il consorzio stesso devono presentare la propria dichiarazione trimestrale separatamente sottoscritta.
Essa deve inoltre riportare il numero totale dei litri di gasolio consumati e i dati identificativi dei singoli autoveicoli posseduti e usati nei servizi di trasporto.
Infine, nei casi di variazione della titolarità di un’azienda o di fusione societaria, la società conferitaria o incorporante diventa l’unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso.
La società deve essere iscritta all’Albo e alla dichiarazione andranno allegate copia autentica dell’atto notarile di conferimento o di fusione e una specifica comunicazione relativa ai dati dei mezzi e agli estremi delle fatture di acquisto del gasolio, intestati al precedente esercente.
Questo vale anche per i casi di contratti di affitto di un’azienda.
Compilazione della dichiarazione trimestrale del rimborso
La valenza, ai fini del beneficio fiscale, dei suddetti titoli di possesso dei mezzi utilizzati per l’esercizio del trasporto comporta l’aggiornamento del software predisposto per la compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso.
Nelle more della realizzazione di tale intervento, la circolare chiarisce che i soggetti interessati saranno tenuti ad indicare nel quadro A-1 della dichiarazione i titoli di possesso dell’autoveicolo ancora non configurati secondo il seguente criterio di redazione:
- per indicare l’usufrutto, utilizzare la lettera A = Proprietà;
- per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, utilizzare la lettera B= Locazione con facoltà di compera (leasing);
- per indicare il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone, utilizzare la lettera C=Locazione senza conducente.
Fonte: TN Trasportonotizie