Per farlo devono autenticarsi sul portale web www.ilportaledellautomobilista.it nella sezione dedicata, accedere alla funzione “Consultazione regolarità imprese” e digitare i dati identificativi dell’azienda di autotrasporto cui intendono affidare una commessa.
Il pubblico accesso al database sulla regolarità dei vettori era stato inizialmente previsto a partire dal 1° ottobre, poi posticipato al 15 novembre, infine rinviato di un’ulteriore settimana.
I dati dei trasportatori che dal 23 novembre i committenti possono consultare riguardano l’iscrizione all’Albo, alla Camera di commercio e (ove richiesto) al REN e la regolarità previdenziale e assicurativa, così come attestata da INPS e INAIL.
Ricordiamo che, sulla base della Legge di Stabilità 2015, dal 1° gennaio scorso ogni committente è tenuto a verificare il regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore, prima di stipulare il contratto di trasporto.
In caso di irregolarità, il committente commissionerà ad altri il lavoro, per non ritrovarsi responsabile in solido con chi non è in regola: se non esegue la necessaria verifica, in caso di irregolarità, il committente sarà obbligato in solido con il vettore a pagare - entro un anno dalla cessazione del contratto - le retribuzioni spettanti ai lavoratori dell’impresa di autotrasporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni di trasporto merci ricevute.
In più, in caso di contratto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica si assume anche gli oneri relativi alle violazioni degli obblighi fiscali e del codice della strada, eventualmente commesse dal vettore nell’effettuare il servizio di trasporto per suo conto.
Fonte: TN Trasportonotizie