In conseguenza al perdurare dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, Governo e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanno attuando diverse misure riguardanti scadenze e proroghe delle revisioni dei mezzi, validità delle patenti e dei certificati. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. |
Sulla circolazione in deroga dei mezzi pesanti è intervenuta l’Europa, con il regolamento nr. 698, il quale stabilisce la proroga di sette mesi successivi alla scadenza sia per la revisione dei mezzi di categoria M, N, O3, O4 e T5 scaduta tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, sia per i veicoli già sottoposti a revisione che devono ripetere la prova.
Col fine di allineare la normativa italiana a quella europea, con la conversione in legge del decreto 125/2020 si è stabilito che le patenti con scadenza successiva al 31 gennaio 2020 sono valide fino al 30 aprile 2021. Nessuna proroga, invece, per le patenti scadute a gennaio 2020 o precedenti.
Per la CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente, la proroga, stabilita dall’articolo 103 del Decreto Cura Italia, è di 90 giorni successivi alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza. Pertanto, considerando che attualmente la fine dello stato di emergenza è prevista per il 31 gennaio 2021, le CQC sono valide fino al 1° maggio 2021. A questa, si aggiunge la proroga comunitaria per le CQC in scadenza tra il 30 marzo e il 31 dicembre 2021, anch’esse prorogate di sette mesi a partire dalla data di scadenza.
Infine, con la circolare del 4 dicembre 2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle proroghe della validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. Come per la CQC, le autorizzazioni per i trasporti eccezionali sono proroghe per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza per il Covid-19.
Nel caso a gennaio il Governo stabilisca un ulteriore prolungamento dello stato di emergenza, CQC e autorizzazioni per il trasporto eccezionale subiranno una nuova proroga.
Fonte: TN TrasportoNotizie.