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Riforma europea CQC: la circolare dell'Interno

22/9/2020

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In recepimento della direttiva europea 645 del 2018 sulla qualificazione inziale e la formazione periodica dei conducenti, il Ministero dell'Interno ha emesso la circolare del 4 settembre che abroga e sostituisce tutte le disposizioni precedenti. ​
Sulla Gazzetta Ufficiale 146 del 10 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo contenente l'attuazione della direttiva europea 2018/645 che introduce modifiche sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti, in particolare per le attività di controllo svolta dagli organi di polizia stradale. 
L'obiettivo è quello di aumentare le competenze professionali dei conducenti già operanti nell'Unione europea, sensibilizzandoli maggiormente sui rischi che corrono, con il fine ultimo di migliorare la sicurezza stradale. 
Per effetto della normativa, è stato fatto obbligo di conseguire la CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente, e la conseguente formazione periodica, a tutti i cittadini europei, o dipendenti di un'impresa stabilita in uno degli Stati membri, che circolano in ambito UE e SEE (lo spazio economico europeo che estende le disposizioni applicate nell'Unione anche a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) con mezzi per i quali è richiesto il possesso della patente C o superiore. Pertanto, la CQC è oggi necessaria per il trasporto anche non professionale di cose e persone, salvo deroghe. 
Il possesso della CQC per gli autisti italiani è dimostrato con la presenza del codice unionale "95" sulla patente di guida. Tale codice, nel nostro Paese utilizzato fin dalla prima attuazione della Direttiva europea, non è però stato impiegato nella prima fase di attuazione da alcuni Stati membri. Pertanto, gli autisti stranieri che non dispongono del codice unionale "95" sulla patente di guida devono provare la qualificazione iniziale e la formazione periodica attraverso il possesso di una carta di qualificazione conforme. Lo stesso discorso vale per i conducenti extracomunitari impiegati, o che dipendono, da un'impresa stabilita in uno Stato membro. 
Deroghe all'obbligo della CQCLa modifica dell'art. 16 del D.lgs. 286/2005 ad opera della Direttiva UE 2018/645 deroga all'obbligo di conseguire la CQC e relativa formazione periodica ai seguenti casi:
- forze armate, protezione civile, vigile del fuoco, polizia, trasporto sanitario d'emergenze e nella conduzione di mezzi immatricolati da terzi ma impiegati dalle presenti istituzioni
- per trasporti utilizzati in stato di emergenza, destinati a missioni di salvataggio e per il trasporto di aiuti umanitari senza scopo di lucro
- trasporto di passeggeri o merci senza scopo di lucro
- per il trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente. Si specifica che sono esclusi da tale deroga tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, poiché non adatti al trasporto di cose o persone. 
- trasporti per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che vengono condotti senza passeggeri dal personale di manutenzione verso/da un centro di manutenzione vicino.
Inoltre, le deroghe riguardano anche i casi in cui:
- i conducenti operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa proprietaria o da cui dipende l'autista stesso
- i conducenti, anche se assunti con la qualifica di autisti, non offrono servizio di trasporto ma movimentano mezzi destinati al trasporto di persone o merci quando i veicoli non sono impegnati in tali attività o viaggiano scarichi, al di fuori dell'attività di trasporto
- si verifica un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, non è la principale fonte di reddito dell'autista e non viene svolto con mezzi eccezionali o in condizioni di eccezionalità
- con veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o pesca per il trasporto di merci nell'ambito dell'attività di impresa, eccetto quando la guida è l'attività principale del conducente o si superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa (per tale deroga l'Italia ha previsto l'applicazione della distanza massima)
- i conducenti di veicoli trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti. 
Sanzioni previsteNel caso in cui il conducente europeo, tenuto all'obbligo di qualifica iniziale e formazione periodica, non sia in regola, o conduca un veicolo diverso da quello per il quale risulta essere abilitato dalla CQC, è punito con una sanzione amministrativa dal Codice della Strada. Inoltre, al conducente con CQC estera non rinnovata, si aggiunge si aggiunge la sanzione accessoria che prevede il ritiro della carta di qualifica. Il documento verrà restituito una volta adempiuto all'obbligo di formazione periodica dall'Autorità italiana, oppure, su richiesta dell'interessato, la CQC estera può essere trasmessa all'Autorità competente dello Stato di emissione. 
Al conducente con patente italiana non in regola con la formazione periodica per la CQC, viene ritirata la patente soltanto nel caso in cui anche questa sia scaduta. Il conducente italiano, infatti, è puntino con il fermo amministrativo del veicolo e, nel caso di recidiva inferiore a due anni, della confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito. 
Anche l'imprenditore che, in qualità di titolare del mezzo lo affida a un autista sprovvisto di CQC, è soggetto alla sanzione amministrativa. 
I conducenti devono sempre avere con sé la patente di guida e la CQC quando eseguono l'attività di trasporto. In caso non siano in grado di mostrare i documenti sono passibili di multa. 
Infine, quando una violazione commessa alla guida di un veicolo che necessita il possedimento della CQC prevede la perdita di punti sulla patente, la decurtazione viene applicata alla CQC. In caso di neopatentato, ovvero l'autista che ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni, il raddoppio dei punti è previsto esclusivamente sulla patente di guida e non può essere applicato alla CQC. 
Clicca qui per leggere il testo integrale della circolare. 

Fonte: TN TrasportoNotizie.

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