Assotrasporti
  • Home
  • Chi siamo
    • ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO
  • ASSOCIATI
  • NEWS
    • ULTIME NOTIZIE
    • DICONO DI NOI
  • Programma
  • La tua voce
  • Servizi
    • BENI E SERVIZI
    • CONSULENZA
    • PREVENTIVO GRATUITO
  • Contatti

Riforma europea CQC: la circolare dell'Interno

22/9/2020

0 Comments

 
Foto
In recepimento della direttiva europea 645 del 2018 sulla qualificazione inziale e la formazione periodica dei conducenti, il Ministero dell'Interno ha emesso la circolare del 4 settembre che abroga e sostituisce tutte le disposizioni precedenti. ​
Sulla Gazzetta Ufficiale 146 del 10 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo contenente l'attuazione della direttiva europea 2018/645 che introduce modifiche sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti, in particolare per le attività di controllo svolta dagli organi di polizia stradale. 
L'obiettivo è quello di aumentare le competenze professionali dei conducenti già operanti nell'Unione europea, sensibilizzandoli maggiormente sui rischi che corrono, con il fine ultimo di migliorare la sicurezza stradale. 
Per effetto della normativa, è stato fatto obbligo di conseguire la CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente, e la conseguente formazione periodica, a tutti i cittadini europei, o dipendenti di un'impresa stabilita in uno degli Stati membri, che circolano in ambito UE e SEE (lo spazio economico europeo che estende le disposizioni applicate nell'Unione anche a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) con mezzi per i quali è richiesto il possesso della patente C o superiore. Pertanto, la CQC è oggi necessaria per il trasporto anche non professionale di cose e persone, salvo deroghe. 
Il possesso della CQC per gli autisti italiani è dimostrato con la presenza del codice unionale "95" sulla patente di guida. Tale codice, nel nostro Paese utilizzato fin dalla prima attuazione della Direttiva europea, non è però stato impiegato nella prima fase di attuazione da alcuni Stati membri. Pertanto, gli autisti stranieri che non dispongono del codice unionale "95" sulla patente di guida devono provare la qualificazione iniziale e la formazione periodica attraverso il possesso di una carta di qualificazione conforme. Lo stesso discorso vale per i conducenti extracomunitari impiegati, o che dipendono, da un'impresa stabilita in uno Stato membro. 
Deroghe all'obbligo della CQCLa modifica dell'art. 16 del D.lgs. 286/2005 ad opera della Direttiva UE 2018/645 deroga all'obbligo di conseguire la CQC e relativa formazione periodica ai seguenti casi:
- forze armate, protezione civile, vigile del fuoco, polizia, trasporto sanitario d'emergenze e nella conduzione di mezzi immatricolati da terzi ma impiegati dalle presenti istituzioni
- per trasporti utilizzati in stato di emergenza, destinati a missioni di salvataggio e per il trasporto di aiuti umanitari senza scopo di lucro
- trasporto di passeggeri o merci senza scopo di lucro
- per il trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente. Si specifica che sono esclusi da tale deroga tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, poiché non adatti al trasporto di cose o persone. 
- trasporti per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che vengono condotti senza passeggeri dal personale di manutenzione verso/da un centro di manutenzione vicino.
Inoltre, le deroghe riguardano anche i casi in cui:
- i conducenti operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa proprietaria o da cui dipende l'autista stesso
- i conducenti, anche se assunti con la qualifica di autisti, non offrono servizio di trasporto ma movimentano mezzi destinati al trasporto di persone o merci quando i veicoli non sono impegnati in tali attività o viaggiano scarichi, al di fuori dell'attività di trasporto
- si verifica un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, non è la principale fonte di reddito dell'autista e non viene svolto con mezzi eccezionali o in condizioni di eccezionalità
- con veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o pesca per il trasporto di merci nell'ambito dell'attività di impresa, eccetto quando la guida è l'attività principale del conducente o si superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa (per tale deroga l'Italia ha previsto l'applicazione della distanza massima)
- i conducenti di veicoli trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti. 
Sanzioni previsteNel caso in cui il conducente europeo, tenuto all'obbligo di qualifica iniziale e formazione periodica, non sia in regola, o conduca un veicolo diverso da quello per il quale risulta essere abilitato dalla CQC, è punito con una sanzione amministrativa dal Codice della Strada. Inoltre, al conducente con CQC estera non rinnovata, si aggiunge si aggiunge la sanzione accessoria che prevede il ritiro della carta di qualifica. Il documento verrà restituito una volta adempiuto all'obbligo di formazione periodica dall'Autorità italiana, oppure, su richiesta dell'interessato, la CQC estera può essere trasmessa all'Autorità competente dello Stato di emissione. 
Al conducente con patente italiana non in regola con la formazione periodica per la CQC, viene ritirata la patente soltanto nel caso in cui anche questa sia scaduta. Il conducente italiano, infatti, è puntino con il fermo amministrativo del veicolo e, nel caso di recidiva inferiore a due anni, della confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito. 
Anche l'imprenditore che, in qualità di titolare del mezzo lo affida a un autista sprovvisto di CQC, è soggetto alla sanzione amministrativa. 
I conducenti devono sempre avere con sé la patente di guida e la CQC quando eseguono l'attività di trasporto. In caso non siano in grado di mostrare i documenti sono passibili di multa. 
Infine, quando una violazione commessa alla guida di un veicolo che necessita il possedimento della CQC prevede la perdita di punti sulla patente, la decurtazione viene applicata alla CQC. In caso di neopatentato, ovvero l'autista che ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni, il raddoppio dei punti è previsto esclusivamente sulla patente di guida e non può essere applicato alla CQC. 
Clicca qui per leggere il testo integrale della circolare. 

Fonte: TN TrasportoNotizie.

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    Autotrasporto 

    a 360°

    Restate aggiornati sulle ultime novità del mondo dei trasporti e della logistica, oltre ai comunicati stampa dell'associazione

    Categorie

    All
    Comunicati Stampa
    Eventi
    Istituzioni
    Norme E Circolari

    Archivio

    October 2022
    August 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014
    December 2013
    November 2013
    October 2013
    September 2013
    August 2013
    July 2013
    June 2013
    May 2013
    April 2013
    March 2013
    February 2013
    January 2013
    December 2012
    November 2012
    October 2012
    September 2012
    August 2012
    July 2012
    June 2012
    May 2012
    March 2012
    February 2012
    January 2012
    December 2011
    November 2011
    October 2011
    September 2011
    August 2011
    April 2011
    February 2011
    January 2011
    December 2010
    November 2010
    October 2010
    September 2010
    August 2010
    June 2010
    March 2010
    February 2010
    January 2010
    May 2009

    RSS Feed

© 2019 Assotrasporti - Tutti i diritti riservati

Sede legale: Via Fiume 34, 18038 Sanremo (IM)

Segnalazioni autotrasporto tel. 199.30.20.13
​
Servizi ai soci tel. 0171 41.28.16 

In occasione di eventi: tel. 348 88.27.231

​C.F.: 90051720085 - info@assotrasporti.eu
Immagine
Accreditata presso il Parlamento 
e Commissione europea

Iscriviti alla Newsletter