In questo caso, la dichiarazione dovrà essere consegnata:
- per le imprese nazionali -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia -> l'Ufficio delle Dogane di Roma I.
Possono usufruire dell'agevolazione in questione le attività di trasporto merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate Euro 3 o superiore.
Infine, si ricorda che "i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021."
Fonte: TN Trasportonotizie.