A partire dal 1° aprile ed entro il 2 maggio 2017, gli esercenti di attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. possono presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in essere, facendo riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017.
L'Agenzia delle Dogane ha stabilito che l'importo rimborsabile è pari a:
- € 214,18 per mille litri di gasolio, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2019.
Cliccando QUI, gli interessati possono accedere al software per la compilazione e la stampa dell'apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (pen drive USB, DVD o CD-rom), all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Fonte: TN Trasportonotizie