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Sconto multe, ecco quando si applicherà

20/8/2013

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Il 9 agosto scorso è stato approvato definitivamente in Parlamento il "Decreto del Fare" che, tra i molti provvedimenti, introduce novità di rilievo in materia di sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada.
Nell'attesa che la Legge di conversione del Decreto-Legge 69/2013 "del fare" sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entrando così in vigore, il Ministero dell'Interno ha fornito le prime indicazioni applicative con circolare n. 6333 del 12 agosto 2013.
Per prima cosa, il Ministero dell'Interno sintetizza il contenuto delle disposizioni del Decreto che modificano ed integrano l'art. 202 del Codice della Strada:
  • introducendo la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice;
  • prevedendo l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico;
  • riducendo la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate violazioni;
  • deliberando l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario;
  • apportando modifiche alle norme sull'omologazione e l'abilitazione all'uso di macchine agricole.
 
MULTE SCONTATE... QUANTO E QUANDO?
La Circolare spiega che per le violazioni al Codice della Strada per le quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può beneficiare di uno sconto se effettua il pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione.
In particolare, può pagare una somma pari al minimo stabilito per legge per la sanzione in oggetto, ridotta del 30%.
Tuttavia, la riduzione delle sanzioni pecuniarie NON si applica in un certo numero di casi.
In primo luogo, quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti obbligatori a bordo.
Il pagamento in misura ridotta non è, inoltre, consentito per chi:
  • adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni e i limiti contenuti nella licenza;
  • adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione;
  • circola con mezzi muniti di targa non propria o contraffatta;
  • viola le norme sulle targhe delle macchine agricole (art. 113, Codice della Strada);
  • viola le norme sulla circolazione su strada delle macchine operatrici (art. 114, Codice della Strada);
  • viola le norme sulle targhe delle macchine agricole (art. 113, Codice della Strada);
  • guida autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole o macchine operatrici senza disporre di patente;
  • trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità;
  • trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione o non rispetta le condizioni imposte nell'autorizzazione;
  • sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali, inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico o percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
  • durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata;
  • durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo;
  • durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente.
Infine, lo sconto della multa non può applicarsi alle violazioni per le quali è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida. Il Ministero dell'Interno evidenzia il fatto - a ben vedere paradossale - che possa invece beneficiare dello sconto del 30% chi viola una norma del Codice della Strada implicante la revoca della patente, ipotesi ben più grave della sua sospensione (che ha carattere temporaneo) o della confisca del veicolo.
La Circolare precisa altresì che sono ammessi al beneficio della riduzione delle multe i soggetti diversi dal conducente/trasgressore, laddove siano chiamati a rispondere della stessa violazione che comporta la sospensione della patente del conducente. Si pensi, ad esempio, al committente e al proprietario del veicolo destinato ad un trasporto eccezionale di merce, nel caso in cui il conducente viola le condizioni stabilite nell'autorizzazione a circolare o supera i limiti di massa previsti.
 
CAUZIONE RIDOTTA PER AUTOTRASPORTATORI
Il Ministero dell'Interno ricorda che, con l'art. 37 della legge 120/2010, per alcune violazioni del Codice della Strada, ritenute particolarmente gravi ai fini della sicurezza stradale, è stato introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni pecuniarie.
Quando un conducente nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose commette una di queste violazioni:
  • superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h;
  • mancata osservanza delle norme sul sorpasso;
  • eccedenza del carico superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico;
  • superamento della durata dei periodi di guida fissati;
deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta della violazione stessa. Qualora il conducente professionale non intenda avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta - perchè voglia presentare ricorso - deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista, bensì una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria.
 
PAGAMENTO ELETTRONICO
Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente ha la possibilità di effettuare immediatamente il pagamento, con lo sconto del 30%, mediante strumenti di pagamento elettronico. L'agente trasmetterà il verbale al proprio comando o ufficio e rilascerà al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che gli consegnerà.
La Circolare puntualizza che il Ministro dell'Interno promuoverà la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane e con altri intermediari finanziari, al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione degli strumenti di pagamento elettronico in dotazione agli agenti.
 
NOTIFICA DEI VERBALI VIA EMAIL
La Circolare, infine, alla luce delle nuove disposizioni introdotte nel Codice della Strada dal Decreto del fare, spiega che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in oggetto, dovrà essere emanato un apposito decreto interministeriale - coinvolgerà i Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - che dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada tramite posta elettronica certificata (PEC) nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della PEC, escludendo così l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

(Fonte TN - TRASPORTONOTIZIE)
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