Sono esenti dal pagamento del contributo le aziende che impiegano mezzi con capacità di carico a massa complessiva inferiore ai 26 mila chilogrammi, o trattori con peso rimorchiabile inferiore a tale limite, oppure che fatturano meno di 3 milioni di fatturao annuo.
Precisiamo che con il termine “fatturato” si intende l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Inoltre, precisiamo che il fatturato in questione riguarda esclusivamente quello riconducibile ai mezzi soggetti al pagamento dell’ART, ovvero quelli con capacità superiore a 26 mila chilogrammi, impiegati esclusivamente nei servizi di trasporto da/per le infrastrutture precedentemente citate. Esclusi dal computo anche i ricavi conseguiti svolgendo attività in ambito internazionale.
Il contributo è fissato nella seguente misura:
- 0,6 per mille del fatturato 2017 per l’annualità 2019;
- 0,6 per mille del fatturato 2018 per l’annualità 2020;
- 0,6 per mille del fatturato 2019 per l’annualità 2021.
Ricordiamo, infine, che il versamento dell’ART è suddiviso in due pagamenti: il primo, relativo a 1/3 dell’importo dovuto deve essere corrisposto entro il 30 aprile 2021, mentre per il secondo pagamento, corrispondente a 2/3 dell’importo dovuto, c’è tempo fino al 31 ottobre 2021.
Fonte: TN TrasportoNotizie.