Questo provvedimento, di cui vi avevamo dato notizia, aveva messo in atto la dematerializzazione del contrassegno assicurativo, il tagliando consegnato dalle compagnie assicurative agli assicurati come prova di copertura di un veicolo per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
Tale riforma, approvata con l’obiettivo di contrastare il fenomeno molto diffuso della contraffazione dei tagliandi assicurativi aveva reso superflua la presenza a bordo del veicolo del contrassegno cartaceo.
Fermo restando, tuttavia, l’obbligo di portare a bordo veicolo il certificato di assicurazione, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 180 del Codice della Strada.
Ora, cosa cambia?
Ecco la novità, presente sulla Circolare diramata recentemente dal Ministero dell’Interno.
In sede di controllo, può essere esibito agli organi di Polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
Per maggiori dettagli, è possibile leggere la Circolare del Ministero dell’Interno.
Fonte: TN Trasportonotizie