Per il caricamento su una nave da esportazione di un container confezionato è obbligatorio che quest’ultimo abbia un peso verificato (VGM) da esibire sia all’operatore della nave sia al terminale marittimo.
Ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto attraverso una Circolare si propone di fornire aggiornamenti interpretativi per una piena, corretta e armonizzata applicazione delle disposizioni della Convenzione Solas, nonché dello strumento normativo nazionale.
Scopriamo i punti salienti della Circolare.
Anzitutto viene specificato come il Decreto relativo alla pesatura si applichi esclusivamente ai contenitori trasportati su unità “impiegate in viaggi internazionali, ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili”.
Viene in seguito descritto nei minimi dettagli lo “Shipping document”, la dichiarazione originata dallo shipper o da persona autorizzata per fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, la massa lorda verificata del contenitore al comandante della nave o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo, al fine di consentire l’elaborazione del piano di stivaggio.
Lo Shipping document dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- massa lorda verificata (VGM) in kg;
- numero del contenitore;
- nome dello shipper;
- telefono oppure indirizzo email dello shipper;
- nome della persona autorizzata (eventuale);
- telefono oppure indirizzo email della persona autorizzata (eventuale);
- metodo usato per la pesatura;
- per il metodo 1: matricola della pesa;
- data e luogo;
- firma dello shipper o della persona autorizzata.
Il dato VGM che deve essere comunicato attraverso lo Shipping document, può essere anche inoltrato attraverso EDI o EDP entro i termini previsti.
In ogni caso il dato VGM dovrà essere conservato, dalle parti coinvolte (shipper, nave, terminalista), fino allo sbarco del singolo container e, comunque, per ameno 3 mesi.
In base alla normativa, il soggetto giuridico che ha l’onere di documentare la VGM è lo shipper. In capo a tale soggetto ricade la responsabilità di ottenere e documentare la massa lorda verificata di un contenitore anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire il VGM per suo conto. È invece responsabilità del vettore marittimo passare l’informazione relativa al VGM ai terminalisti dei porti di trasbordo.
Fonte: TN Trasportonotizie