Assotrasporti
  • Home
  • Chi siamo
    • ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO
  • ASSOCIATI
  • NEWS
    • ULTIME NOTIZIE
    • DICONO DI NOI
  • Programma
  • La tua voce
  • Servizi
    • BENI E SERVIZI
    • CONSULENZA
    • PREVENTIVO GRATUITO
  • Contatti

Formazione sul cronotachigrafo, ecco il Decreto

22/12/2016

0 Comments

 
Foto
Rese note le disposizioni in materia di formazione sul cronotachigrafo.
Il Regolamento europeo 165/2014/UE relativo all’uso del cronotachigrafo è applicato per intero dallo scorso 2 marzo.
Le novità principali, come vi avevamo riportato, riguardavano l’attribuzione di responsabilità in caso di violazioni (art. 33).
Secondo le disposizioni presenti nel regolamento, infatti, le imprese di trasporto hanno l’obbligo di:
  • fornire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate in merito al buon funzionamento dei tachigrafi, effettuando controlli periodici sull’operato degli autisti;
  • non incentivare i propri autisti - direttamente o indirettamente - ad usare in maniera impropria lo strumento;
  • rilasciare ai conducenti in numero sufficiente i fogli di registrazione omologati;
  • provvedere affinché la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo, in caso di ispezione da parte di un agente, possa effettuarsi correttamente.
In caso di mancato rispetto di questi punti le imprese sono responsabili per le infrazioni ommesse dai loro conducenti o ai conducenti sottoposti a loro disposizione.
Ciò premesso, come dimostrare l’adempimento a questi obblighi?
Si era in attesa di disposizioni a livello nazionale in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.
Disposizioni che sono arrivate con il Decreto n. 215 del 12 dicembre. Il Decreto, infatti, disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell’apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti che svolgono la propria attività - con o senza vincolo di subordinazione - in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto terzi a norma dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Il Regolamento contiene inoltre disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull’attività degli stessi.
Vediamo i dettagli.
Il Decreto stabilisce che i corsi di formazione abbiano una durata minima di 8 ore. Al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante il certificato (il cui modello è allegato al presente Regolamento), della validità di cinque anni.
Ciascun corso di formazione può ospitare un massimo di 40 partecipanti e deve seguire un programma specifico, contenuto nel Decreto in oggetto.
Chi sono i soggetti abilitati all’erogazione dei corsi? I seguenti:
  • autoscuole e centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC (Dlgs. 21 novembre 2005 n. 286) costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono orsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti. Tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
  • enti definiti come “soggetti attuatori” (art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 Maggio 2009, n. 83);
  • enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e merci per conto terzi;
  • gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton;
  • le imprese di autotrasporto  di merci e di viaggiatori (compresi consorzi e cooperative) che hanno in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • imprese sviluppatrici di software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati.
Il Decreto stabilisce inoltre chi sono i docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi e quali criteri bisogna seguire per l’organizzazione dei corsi.
Dunque le imprese che intendono avvalersi della facoltà di somministrazione ai conducenti dei corsi disciplinati dal presente decreto, assolvono all’onere formativo dei già citati Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Viene però specificato che ai fini della dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di istruzione sulle attività dei conducenti, le imprese stesse devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo. Tale documento ha validità soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.
Sempre ai fini dell’assolvimento degli oneri di controllo, le imprese devono garantire verifiche periodiche - almeno ogni 90 giorni - sull’attività dei conducenti. Dall’esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che va conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data di redazione.
Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per maggiori dettagli è possibile consultare - con i relativi allegati - il testo integrale del Decreto.
 
Fonte: TN Trasportonotizie
0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.

    Autotrasporto 

    a 360°

    Restate aggiornati sulle ultime novità del mondo dei trasporti e della logistica, oltre ai comunicati stampa dell'associazione

    Categorie

    All
    Comunicati Stampa
    Eventi
    Istituzioni
    Norme E Circolari

    Archivio

    October 2022
    August 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014
    December 2013
    November 2013
    October 2013
    September 2013
    August 2013
    July 2013
    June 2013
    May 2013
    April 2013
    March 2013
    February 2013
    January 2013
    December 2012
    November 2012
    October 2012
    September 2012
    August 2012
    July 2012
    June 2012
    May 2012
    March 2012
    February 2012
    January 2012
    December 2011
    November 2011
    October 2011
    September 2011
    August 2011
    April 2011
    February 2011
    January 2011
    December 2010
    November 2010
    October 2010
    September 2010
    August 2010
    June 2010
    March 2010
    February 2010
    January 2010
    May 2009

    RSS Feed

© 2019 Assotrasporti - Tutti i diritti riservati

Sede legale: Via Fiume 34, 18038 Sanremo (IM)

Segnalazioni autotrasporto tel. 199.30.20.13
​
Servizi ai soci tel. 0171 41.28.16 

In occasione di eventi: tel. 348 88.27.231

​C.F.: 90051720085 - info@assotrasporti.eu
Immagine
Accreditata presso il Parlamento 
e Commissione europea

Iscriviti alla Newsletter