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Formazione sul cronotachigrafo, ecco il Decreto

22/12/2016

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Rese note le disposizioni in materia di formazione sul cronotachigrafo.
Il Regolamento europeo 165/2014/UE relativo all’uso del cronotachigrafo è applicato per intero dallo scorso 2 marzo.
Le novità principali, come vi avevamo riportato, riguardavano l’attribuzione di responsabilità in caso di violazioni (art. 33).
Secondo le disposizioni presenti nel regolamento, infatti, le imprese di trasporto hanno l’obbligo di:
  • fornire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate in merito al buon funzionamento dei tachigrafi, effettuando controlli periodici sull’operato degli autisti;
  • non incentivare i propri autisti - direttamente o indirettamente - ad usare in maniera impropria lo strumento;
  • rilasciare ai conducenti in numero sufficiente i fogli di registrazione omologati;
  • provvedere affinché la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo, in caso di ispezione da parte di un agente, possa effettuarsi correttamente.
In caso di mancato rispetto di questi punti le imprese sono responsabili per le infrazioni ommesse dai loro conducenti o ai conducenti sottoposti a loro disposizione.
Ciò premesso, come dimostrare l’adempimento a questi obblighi?
Si era in attesa di disposizioni a livello nazionale in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.
Disposizioni che sono arrivate con il Decreto n. 215 del 12 dicembre. Il Decreto, infatti, disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell’apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti che svolgono la propria attività - con o senza vincolo di subordinazione - in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto terzi a norma dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Il Regolamento contiene inoltre disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull’attività degli stessi.
Vediamo i dettagli.
Il Decreto stabilisce che i corsi di formazione abbiano una durata minima di 8 ore. Al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante il certificato (il cui modello è allegato al presente Regolamento), della validità di cinque anni.
Ciascun corso di formazione può ospitare un massimo di 40 partecipanti e deve seguire un programma specifico, contenuto nel Decreto in oggetto.
Chi sono i soggetti abilitati all’erogazione dei corsi? I seguenti:
  • autoscuole e centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC (Dlgs. 21 novembre 2005 n. 286) costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono orsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti. Tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
  • enti definiti come “soggetti attuatori” (art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 Maggio 2009, n. 83);
  • enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per il trasporto di viaggiatori e merci per conto terzi;
  • gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton;
  • le imprese di autotrasporto  di merci e di viaggiatori (compresi consorzi e cooperative) che hanno in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • imprese sviluppatrici di software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati.
Il Decreto stabilisce inoltre chi sono i docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi e quali criteri bisogna seguire per l’organizzazione dei corsi.
Dunque le imprese che intendono avvalersi della facoltà di somministrazione ai conducenti dei corsi disciplinati dal presente decreto, assolvono all’onere formativo dei già citati Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Viene però specificato che ai fini della dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di istruzione sulle attività dei conducenti, le imprese stesse devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo. Tale documento ha validità soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.
Sempre ai fini dell’assolvimento degli oneri di controllo, le imprese devono garantire verifiche periodiche - almeno ogni 90 giorni - sull’attività dei conducenti. Dall’esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che va conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data di redazione.
Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per maggiori dettagli è possibile consultare - con i relativi allegati - il testo integrale del Decreto.
 
Fonte: TN Trasportonotizie
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