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Omicidio stradale, cosa succede alla patente?

6/4/2016

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La Circolare del Ministero dell’Interno chiarisce alcuni punti della Legge sull’omicidio stradale, in ambito sanzioni.
Dopo l’approvazione della Legge alla fine del mese scorso, la Circolare emanata il 25 marzo dal Ministero dell’Interno fa chiarezza su alcune questioni in materia di sanzioni.
Il colpevole di omicidio stradale, come vi avevamo riportato, va incontro a sanzioni penali in base al tipo di infrazione commessa.
I casi più gravi di omicidio stradale riguardano:
  • Guida in grave stato di ebbrezza (tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di droghe. Da 8 a 12 anni di carcere;
  • Trasportatori di cose o persone con tasso alcolemico rilevato tra 0,8 e 1,5. Da 8 a 12 anni di reclusione;
  • Guida con tasso alcolico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, o assumendo condotte particolarmente gravi (velocità eccessiva, guida contromano, sorpassi pericolosi, infrazioni ai semafori). Da 5 a 10 anni di carcere.
A tale sanzione va aggiunto il periodo di divieto entro il quale l’autista non può conseguire una nuova patente.
Ebbene, nonostante i casi sopraelencati presentino sanzioni penali di grado differente, il periodo di interdizione dal conseguimento di una nuova patente è il medesimo: 15 anni.
10 anni invece nei confronti dei responsabili di omicidio stradale commesso:
  • procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (comunque non inferiore a 70 km/h) o su strade extraurbane con velocità superiore a 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • attraversando un’intersezione con il semaforo rosso;
  • circolando contromano;
  • a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Il divieto viene elevato a 20 anni se l’autista è stato precedentemente condannato per i reati connessi agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l’effetto di stupefacenti) del Codice Penale e a 30 anni in violazione dell’art. 189 (omissione di soccorso e fuga).
Divieto di 5 anni, invece, in caso di omicidio stradale causato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e per tutte le ipotesi di lesioni stradali previste dall’art. 590 del Codice Penale.
Tale durata raddoppia per chi risulti condannato in passato per guida in stato di ebbrezza, alterazione dovuta a stupefacenti, omissione di soccorso.
Per quanto riguarda i casi di omissione di soccorso, la Circolare sottolinea come il divieto a ottenere una nuova patente si estenda fino a 12 anni anche per i casi più “lievi”. Questo per sensibilizzare gli utenti della strada in merito alle potenziali conseguenze dei propri comportamenti di guida.
Infine, se a commettere i reati fin qui descritti sono i titolari di patenti rilasciate da altri Stati, a pena definitiva verrà adottato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per il medesimo periodo per il quale opera, per il titolare di patente nazionale, il divieto di conseguire un nuovo documento.
Ecco la Circolare del Ministero.

Fonte: TN Trasportonotizie
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